131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 103 Mezzi di comunicazione sociale

Il Cantone può emanare una legge sui mezzi di comunicazione sociale che promuova le peculiarità culturali del Cantone e la pluralità dell’informazione.

Art. 103 Medien

Der Kanton kann ein Gesetz über Medien erlassen, das der Förderung der kulturellen Eigenart des Kantons und der Vielfalt der Information dient.

 

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