131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 89

1 I membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato non possono di norma essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato in Parlamento e davanti agli organi parlamentari.

2 La legge stabilisce a quali condizioni questa immunità può essere levata.

Art. 89

1 Die Mitglieder des Grossen Rates und des Staatsrats können für ihre Äusserungen im Parlament und vor seinen Organen rechtlich grundsätzlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.

2 Das Gesetz umschreibt die Voraussetzungen für die Aufhebung der Immunität.

 

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