131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 50

1 Nei Comuni senza Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti politici nell’Assemblea comunale.

2 Nei Comuni in cui vi è un Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto hanno il diritto d’iniziativa e di referendum.

Art. 50

1 In Gemeinden ohne Generalrat üben die Stimmberechtigten ihre politischen Rechte in der Gemeindeversammlung aus.

2 In Gemeinden mit Generalrat verfügen die Stimmberechtigten über das Initiativ- und Referendumsrecht.

 

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