1 La libertà di lingua è garantita.
2 Chi si rivolge a un’autorità la cui competenza si estenda all’insieme del Cantone può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.
1 Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.
2 Wer sich an eine für den ganzen Kanton zuständige Behörde wendet, kann dies in der Amtssprache seiner Wahl tun.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.