131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 17

1 La libertà di lingua è garantita.

2 Chi si rivolge a un’autorità la cui competenza si estenda all’insieme del Cantone può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.

Art. 17

1 Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.

2 Wer sich an eine für den ganzen Kanton zuständige Behörde wendet, kann dies in der Amtssprache seiner Wahl tun.

 

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