1 Il Consiglio della magistratura entra in funzione il 1° luglio 2007. Inizia tuttavia la sua attività di vigilanza soltanto il 1° gennaio 2008.
2 Il Tribunale cantonale unificato inizia anch’esso la sua attività il 1° gennaio 2008.
3 Le norme seguenti si applicano all’elezione e alla durata delle funzioni dei membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico:
1 Der Justizrat nimmt seine Tätigkeit am 1. Juli 2007 auf. Seine Aufsichtstätigkeit beginnt indes erst am 1. Januar 2008.
2 Das vereinigte Kantonsgericht nimmt seine Tätigkeit am 1. Januar 2008 auf.
3 Für die Wahl und die Amtsdauer der Mitglieder der richterlichen Gewalt und der Staatsanwaltschaft gilt Folgendes:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.