131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 140

1 Lo Stato e i Comuni riconoscono il ruolo importante delle Chiese e delle comunità religiose nella società.

2 Le Chiese e le comunità religiose si organizzano liberamente nel rispetto dell’ordinamento giuridico.

Art. 140

1 Staat und Gemeinden anerkennen die gesellschaftliche Bedeutung der Kirchen und Religionsgemeinschaften.

2 Die Kirchen und Religionsgemeinschaften organisieren sich innerhalb der Grenzen der Rechtsordnung frei.

 

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