131.218 Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894

131.218 Verfassung des Kantons Zug, vom 31. Januar 1894

Art. 46

Il Gran Consiglio elegge per un biennio il presidente del Consiglio di Stato (landamano) e il suo vice fra i membri del Consiglio di Stato medesimo. Se il landamano o il suo vice è impedito, la funzione presidenziale è assunta dal membro più anziano del Consiglio di Stato.

Art. 46

Aus der Mitte des Regierungsrates wählt der Kantonsrat den Landammann und den Statthalter auf die Dauer von zwei Jahren. In Abwesenheit des Landammanns und des Statthalters führt das der Amtsdauer nach älteste Mitglied den Vorsitz im Regierungsrate.

 

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