131.218 Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894

131.218 Verfassung des Kantons Zug, vom 31. Januar 1894

Art. 26

Il diritto di voto per quanto concerne le elezioni e votazioni federali è retto dalla legislazione federale; è esercitato nel Comune di residenza, ossia nel Comune in cui l’avente diritto dimora abitualmente.

Art. 26

Das Stimmrecht für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen richtet sich nach der eidgenössischen Gesetzgebung; es wird in derjenigen Gemeinde ausgeübt, in welcher der Betreffende wohnt, d. h. seinen ordentlichen Aufenthalt hat.

 

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