131.218 Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894

131.218 Verfassung des Kantons Zug, vom 31. Januar 1894

Art. 23

1 La cittadinanza cantonale può essere conferita soltanto a chi sia in possesso della cittadinanza di un Comune. La cittadinanza comunale ottenuta decade se la cittadinanza cantonale non è conseguita nel termine di un anno.

2 I particolari sono disciplinati dalla legge.

Art. 23

1 Das Kantonsbürgerrecht kann nur solchen Personen erteilt werden, die im Besitze eines Gemeindebürgerrechtes sind. Das erlangte Gemeindebürgerrecht fällt dahin, wenn das Kantonsbürgerrecht nicht innert Jahresfrist erworben wird.

2 Das Nähere wird durch das Gesetz bestimmt.

 

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