131.218 Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894

131.218 Verfassung des Kantons Zug, vom 31. Januar 1894

Art. 10

La libertà di espressione con la parola e lo scritto, nonché il diritto di petizione, di associazione e di riunione sono garantiti. L’abuso di questi diritti sottostà alle disposizioni della legge penale10.

10 Ora: Codice penale (RS 311.0)

Art. 10

Die freie Meinungsäusserung durch Wort und Schrift, das Petitions-, Vereins- und Versammlungsrecht sind gewährleistet. Der Missbrauch dieser Rechte unterliegt den Bestimmungen des Strafgesetzes9.

9 Nunmehr des StGB (SR 311.0).

 

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