Il Consiglio di Stato nomina i membri delle commissioni e le persone incaricate di compiti pubblici; nomina inoltre i pubblici dipendenti e gli insegnanti del Cantone, eccetto che la legge o un’ordinanza del Gran Consiglio deleghi questa competenza a unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato. Sono salve le competenze del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie.
78 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
Der Regierungsrat ist zuständig für:
77 Angenommen an der Landsgemeinde vom 5. Mai 2002, in Kraft seit 1. Juli 2002. Gewährleistungsbeschluss vom 24. Sept. 2003 (BBl 2003 6875 Art. 1 Ziff. 3, 3388).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.