131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 82 Statuto e compiti del Gran Consiglio

1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.59

2 Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull’amministrazione e sui tribunali.

3 Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde.

4 Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale.

59 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2249 art. 1 n. 1, 2012 7501).

Art. 83 Landratsbüro

Der Landrat wählt alljährlich aus seiner Mitte den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die weiteren Mitglieder des Landratsbüros.

58 Angenommen an der Landsgemeinde vom 1. Mai 2005, in Kraft seit 1. Mai 2005. Gewährleistungsbeschluss vom 12. Juni 2006 (BBl 2006 6127 Art. 1 Ziff. 1, 2813).

 

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