1 I membri del Consiglio di Stato, i membri dei tribunali e i pubblici dipendenti del Cantone designati dalla legge non possono far parte del Gran Consiglio.50
2 I membri del Consiglio di Stato non possono svolgere funzioni giudiziarie. Non possono nemmeno essere membri di un’autorità comunale o delle Camere federali, né essere pubblici dipendenti o insegnanti del Cantone o di un Comune. La legge disciplina i casi di incompatibilità fra la carica in Consiglio di Stato e altre occupazioni accessorie.51
3 I membri del Tribunale amministrativo non possono far parte di un’altra autorità cantonale, né essere pubblici dipendenti del Cantone. Non possono nemmeno essere membri di un’autorità comunale.52
4 I membri delle commissioni amministrative non possono essere pubblici dipendenti del Cantone. La legge può prevedere ulteriori incompatibilità per singole commissioni di ricorso.53
5 La legge determina quali attività sono incompatibili con i compiti di un’autorità giudiziaria o di perseguimento penale.
50 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).
51 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
52 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
53 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).
1 Eltern und Kinder, Geschwister, Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner, Grosseltern und Enkelkinder, Schwäger und Schwägerinnen sowie Schwiegereltern und Schwiegerkinder können nicht der gleichen Kantons- oder Gemeindebehörde angehören.52
2 Diese Vorschrift gilt nicht für den Landrat und die Gemeindeparlamente.53
52 Angenommen an der Landsgemeinde vom 7. Mai 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007. Gewährleistungsbeschluss vom 18. Juni 2007 (BBl 2007 4933 Art. 1 Ziff. 3, 629).
53 Angenommen an der Landsgemeinde vom 7. Mai 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018. Gewährleistungsbeschluss vom 17. Sept. 2020 (BBl 2021 48 Art. 1 Ziff. 1; 2020 5111).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.