1 I progetti del Gran Consiglio pubblicati nel memoriale o nel Foglio ufficiale costituiscono la base dei dibattiti; i dibattiti non possono vertere su altri oggetti.
2 Ogni partecipante avente diritto di voto può presentare proposte a sostegno di un oggetto in discussione, nonché proposte di modifica, reiezione, differimento o rinvio al mittente.
3 Le proposte di modifica devono avere un nesso materiale con l’oggetto in discussione.
4 La Landsgemeinde non entra in materia sulle proposte per il memoriale dichiarate irrilevanti dal Gran Consiglio, eccetto che ne sia fatta speciale richiesta; la Landsgemeinde può decidere di respingerle o di differirne la trattazione all’anno seguente.
5 Chiunque intenda esprimersi su un oggetto in discussione deve dapprima formulare la sua proposta e poi motivarla brevemente.
1 Der Antrag des Landrates ist genehmigt, wenn hiezu kein abweichender Antrag gestellt wird.
2 Wird aber ein solcher Antrag gestellt, so hat die Landsgemeinde zu mindern oder zu mehren.
3 Werden an einer Vorlage zwei oder mehr Abänderungen vorgenommen, so ist eine Schlussabstimmung durchzuführen.
4 Bei Wahlen wird in jedem Fall abgestimmt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.