131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 60 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste e reclami alle autorità.

2 L’autorità cui è rivolta la petizione è tenuta a rispondere nei limiti della sua competenza o a inoltrarla al servizio competente.

Art. 61 Stellung der Landsgemeinde

Die Landsgemeinde ist die Versammlung der stimmberechtigten Landeseinwohner. Sie ist das oberste Organ des Kantons.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.