1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per promuovere tutti i settori dell’economia, in particolare creando condizioni quadro favorevoli.
2 Essi possono, nell’interesse pubblico, sostenere o gestire organizzazioni, opere o imprese che servano alla promozione dello sviluppo economico del Cantone o partecipare a tali istituzioni.
3 Nell’ambito della promozione economica, il Cantone bada affinché sia assicurato uno sviluppo regionale equilibrato.
Der Kanton kann Vorschriften für die geordnete Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten erlassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.