131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 42 Promozione economica

1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per promuovere tutti i settori dell’economia, in particolare creando condizioni quadro favorevoli.

2 Essi possono, nell’interesse pubblico, sostenere o gestire organizzazioni, opere o imprese che servano alla promozione dello sviluppo economico del Cantone o partecipare a tali istituzioni.

3 Nell’ambito della promozione economica, il Cantone bada affinché sia assicurato uno sviluppo regionale equilibrato.

Art. 43 Wirtschaftspolizei

Der Kanton kann Vorschriften für die geordnete Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten erlassen.

 

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