1 I fanciulli disabili fisici o mentali ricevono gratuitamente un’educazione e una formazione adeguate.
2 Il Cantone sostiene o gestisce scuole speciali e case di educazione.20
3 La legge disciplina la vigilanza del Cantone sulle scuole speciali e sulle case di educazione.
20 Accettato nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).
1 Der Kanton und die Gemeinden fördern das kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Schaffen.
2 Sie unterstützen die Erwachsenenbildung.
3 Sie fördern die Jugendarbeit.
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