1 L’intero settore delle scuole e della formazione sottostà alla vigilanza del Cantone.
2 I Comuni gestiscono la scuola di base.
3 In materia scolastica, il Cantone assume in particolare i compiti seguenti:
4 Il Cantone può delegare certi compiti in materia di formazione professionale a imprese private, ad associazioni economiche e professionali o ad altre organizzazioni.
5 Esso agevola la formazione mediante borse di studio e provvedimenti sociali.
18 Accettata nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).
Der Kanton regelt die Führung der Kinderhorte.
17 Angenommen an der Landsgemeinde vom 3. Mai 2009, in Kraft seit 1. Aug. 2011. Gewährleistungsbeschluss vom 8. Juni 2010 (BBl 2010 4365 Art. 1 Ziff. 1, 2153).
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