131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 146 Nuove normative necessarie

1 Se, in base alla presente Costituzione, sono necessarie nuove disposizioni od occorre procedere a modifiche di disposizioni del diritto anteriore, le nuove normative devono essere emanate senza indugio.

2 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un compendio delle nuove normative necessarie.

disp1/Art. 147 Inkrafttreten der Änderungen vom 7. Mai 2006

1 Die Änderungen vom 7. Mai 2006 treten am 1. Januar 2011 in Kraft.

2 Der Regierungsrat kann einzelne Bestimmungen oder Gruppen von Bestimmungen auf einen früheren Zeitpunkt in Kraft setzen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.