131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 5

Le leggi che impongano nuovi oneri ai privati non possono avere effetto retroattivo.

Art. 5

Rückwirkende Gesetze, die den Privaten neue Belastungen auferlegen, sind unzulässig.

 

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