131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 8

1 L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli.

2 Esso è impartito dai docenti di religione delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico. Con l’assenso delle Chiese, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente.

Art. 8

1 Der Religionsunterricht ist Schulfach auf allen Schulstufen.

2 Er wird von den Religionslehrern der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen erteilt. Mit kirchlichem Einverständnis können die Schulen den Bibelunterricht durch ihre Lehrkräfte erteilen lassen.

 

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