Il Gran Consiglio può emanare mediante ordinanza altre disposizioni transitorie eventualmente necessarie.
Der Kantonsrat kann auf dem Verordnungswege allfällig weiter erforderliche Übergangsbestimmungen erlassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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