131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 95 Consiglio di Stato. b. elezione


1 Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.

2 Nell’elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.

Art. 95 Regierungsrat. b. Wahl


1 Der Regierungsrat wird vom Volk nach dem System der Mehrheitswahl bestellt.

2 Bei der Wahl ist auf die verschiedenen Landesteile billige Rücksicht zu nehmen. Aus einer Gemeinde dürfen höchstens drei Mitglieder gewählt werden.

 

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