1 I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.
2 Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.
1 Die Mitglieder der Behörden und die Beamten bleiben bis zum Ende der laufenden Amtsdauer, längstens bis zum 31. Dezember 1988, im Amt.
2 Bestehende Behörden, die sich nicht mehr auf eine Verfassungsgrundlage stützen können, werden auf das Ende der laufenden Amtsdauer aufgelöst.
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