131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 123 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell’Assemblea federale.

Art. 123 Inkrafttreten

Diese Verfassung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. Sie unterliegt der Gewährleistung durch die Bundesversammlung.

 

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