131.214 Costituzione del Cantone di Uri, del 28 ottobre 1984

131.214 Verfassung des Kantons Uri, vom 28. Oktober 1984

Art. 121 Revisione totale

1 Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.

2 La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.

3 Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

Art. 121 Totalrevision

1 Der Landrat oder auf Volksinitiative hin das Volk können die Totalrevision der Kantonsverfassung beschliessen.

2 Die Totalrevision wird von einem Verfassungsrat vorgenommen, der vom Volk nach den Bestimmungen über die Landratswahlen gewählt wird. Mitglieder des Landrates und des Regierungsrates sind wählbar.

3 Die Vorschriften über die Unvereinbarkeit und die Amtsdauer finden keine Anwendung.

 

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