131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 89

1 Il Comune disciplina nel regolamento comunale la propria organizzazione e le competenze dei suoi organi.

2 Il regolamento comunale è adottato alle urne dagli aventi diritto di voto.

3 Esso richiede l’approvazione del Consiglio di Stato. Quest’ultimo ne accerta la legalità.

Art. 89

1 Die Gemeinde regelt ihre Organisation und die Zuständigkeit ihrer Organe in der Gemeindeordnung.

2 Die Gemeindeordnung wird von den Stimmberechtigten an der Urne beschlossen.

3 Sie bedarf der Genehmigung des Regierungsrates. Dieser prüft sie auf ihre Rechtmässigkeit.

 

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