131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 34

1 In vista di una votazione popolare, il Gran Consiglio può eccezionalmente decidere di:

a.
proporre un’alternativa sotto forma di variante, sia per l’intero progetto sia per singole disposizioni;
b.
sottoporre a votazione non soltanto l’intero progetto, ma anche singole disposizioni.

2 Se non si procede alla votazione popolare, fa stato il progetto principale adottato dal Gran Consiglio.

Art. 34

1 Für den Fall einer Volksabstimmung kann der Kantonsrat ausnahmsweise beschliessen:

a.
der ganzen Vorlage oder einzelnen Bestimmungen eine Variante gegenüberzustellen;
b.
zusätzlich zur ganzen Vorlage auch über einzelne Bestimmungen abstimmen zu lassen.

2 Findet keine Volksabstimmung statt, so gilt die vom Kantonsrat verabschiedete Hauptvorlage.

 

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