131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 2

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

2 L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

3 Le autorità e i privati agiscono secondo buona fede.

Art. 2

1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Behörden und Private handeln nach Treu und Glauben.

 

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