131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 143

1 I Comuni civili sono retti dal diritto anteriore e, sempre secondo le disposizioni del diritto anteriore, vengono aggregati al loro Comune politico entro quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

2 Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Comuni determinano l’importo a partire dal quale una decisione in materia di spese dev’essere sottoposta a una votazione alle urne (art. 86 cpv. 2).

Art. 144

Die Zweckverbände regeln innert vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung in ihren Verbandsstatuten das Initiativ- und das Referendumsrecht nach Artikel 93 Absatz 2. Bis zu dieser Anpassung gilt für Abstimmungen in Zweckverbänden die bisherige Rechts- und Statutenordnung.

 

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