131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 125

1 La legge definisce i tipi d’imposta, la cerchia dei contribuenti, l’oggetto delle imposte e il loro modo di calcolo.

2 Le imposte si conformano ai principi dell’universalità e dell’uniformità, nonché dell’imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.

3 La fiscalità deve:

a.
tenere conto dell’onere globale che i tributi rappresentano per il contribuente;
b.
nel rispetto della solidarietà, salvaguardare lo spirito d’iniziativa del contribuente e promuovere la previdenza individuale;
c.
tenere conto della competitività dell’economia;
d.
permettere in misura adeguata la formazione di patrimonio;
e.
sgravare le persone che hanno obblighi di mantenimento o di assistenza;
f.
non penalizzare le coppie sposate rispetto alle persone non coniugate.

4 La progressione fiscale dev’essere moderata e non eccedere un certo livello.

5 I bassi redditi e i piccoli patrimoni sono esenti da imposta.

6 Non sono ammessi privilegi fiscali individuali.

Art. 126

1 Das Gesetz legt die Grundsätze für die Erhebung weiterer Abgaben fest.

2 Es bestimmt insbesondere:

a.
die Art und den Gegenstand der Abgabe;
b.
die Grundsätze der Bemessung;
c.
den Kreis der abgabepflichtigen Personen.
 

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