131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 112

In collaborazione con i privati, il Cantone e i Comuni:

a.
sostengono la famiglia in quanto comunità composta di adulti e bambini;
b.
promuovono la protezione dei fanciulli e dei giovani e la loro integrazione nella società;
c.
migliorano la qualità di vita degli anziani.

Art. 113

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine ausreichende und wirtschaftlich tragbare Gesundheitsversorgung.

2 Sie fördern die Gesundheitsvorsorge.

 

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