131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 102a

1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti. Tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera. Le misure che adottano sono volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica.

2 Provvedono affinché misure idonee siano adottate segnatamente nell’ambito dello sviluppo degli insediamenti, nonché in quello degli edifici, dei trasporti, dell’agricoltura e della silvicoltura, come pure nei settori dell’industria e dell’artigianato.

3 Possono promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie, materiali e processi che contribuiscono alla protezione del clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

15 Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 1; 2022 2963).

Art. 103

1 Kanton und Gemeinden sorgen für die Erhaltung und den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt.

2 Kanton und Gemeinden sorgen für die Erhaltung von wertvollen Landschaften, Ortsbildern, Gebäudegruppen und Einzelbauten sowie von Naturdenkmälern und Kulturgütern.

 

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