1 Le autorità, le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si sono impegnate mediante un accordo con l’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) a rispettare le disposizioni dell’ordinanza del 9 dicembre 201119 sull’informatica nell’Amministrazione federale sottostanno sino al 31 dicembre 2021 agli obblighi della presente ordinanza nella misura del regime precedente.20
2 Sottostanno alla presente ordinanza a partire dal 1° gennaio 2022, sempre che l’accordo non sia stato sciolto al più tardi con effetto al 31 dicembre 2021.
19 RU 2011 6093; 2015 4873; 2016 1783, 3445; 2018 1093; 2020 2107
20 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
Die Änderung anderer Erlasse ist im Anhang geregelt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.