Fino al 31 dicembre 2022, la quota parte dei costi a carico della Confederazione ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 per le prestazioni fornite dai Cantoni in casi particolari può arrivare al 100 per cento.
Der Anteil an den Kosten von erbrachten Leistungen der Kantone, den der Bund nach Artikel 46 Absatz 3 übernimmt, kann bis zum 31. Dezember 2022 in besonderen Fällen auf bis zu 100 Prozent erhöht werden.
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