1 Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d.
2 Per domicili privati delle persone da proteggere s’intende:
1 Fedpol sorgt während der Schutzdauer bei Bedarf für den Schutz der Privatdomizile von Personen nach Artikel 6 Buchstaben a–d.
2 Als Privatdomizile der zu schützenden Personen gelten:
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