1 Per la protezione di persone all’estero, fedpol impiega personale specializzato dell’Amministrazione federale oppure personale delle autorità cantonali di polizia.
2 Il personale messo a disposizione dalle autorità cantonali di polizia rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l’impiego per conto della Confederazione; sul piano operativo è sottoposto all’autorità di fedpol.
1 Fedpol setzt für den Personenschutz im Ausland spezialisiertes Personal der Bundesverwaltung oder Personal von kantonalen Polizeibehörden ein.
2 Das von den kantonalen Polizeibehörden zur Verfügung gestellte Personal bleibt während des Einsatzes für den Bund dienstrechtlich dem eigenen Kanton unterstellt; operativ untersteht es der Weisungsbefugnis von fedpol.
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