1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
2 Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:
3 Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.19
16 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
17 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
18 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 1).
1 Die Kantone und die in Artikel 13 BWIS genannten Behörden und Amtsstellen erstatten fedpol unaufgefordert Meldung über Informationen und Erkenntnisse betreffend Gewalttätigkeiten anlässlich von Sportveranstaltungen.
2 Zusätzlich melden die Kantone fedpol:
3 Fedpol bestimmt den Massstab der Pläne nach Absatz 2 Buchstabe c.17
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