È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera
36 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 1 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
34 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. II 1 der Nachrichtendienstverordnung vom 16. Aug. 2017, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4151).
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