116 Ordinanza del 30 maggio 1994 sulla festa nazionale

116 Verordnung vom 30. Mai 1994 über den Bundesfeiertag

Art. 1 Principio

1 Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.

Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro2.

3 Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.

Art. 1 Grundsatz

1 Der Bundesfeiertag ist ein den Sonntagen gleichgestellter arbeitsfreier Tag.

2 Er wird der Anzahl der Feiertage nach Artikel 18 Absatz 2 des Arbeitsgesetzes2 nicht angerechnet.

3 Für den arbeitsfreien Bundesfeiertag besteht volle Lohnzahlungspflicht durch den Arbeitgeber.

 

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