Sezione 1: Affiliazione
- (a)
- I membri originari dell’Associazione sono i membri della Banca il cui nome figura nell’accluso allegato A e che accettano di affiliarsi all’Associazione prima della data o alla data specificata nell’Articolo XI, Sezione 2 (c).
- (b)
- L’accesso all’Associazione è aperto agli altri membri della Banca ai momenti e alle condizioni determinate dall’Associazione.
Sezione 2: Sottoscrizioni iniziali
- (a)
- Accettando la propria affiliazione, ogni membro sottoscrive la somma assegnatagli. Tali sottoscrizioni sono denominate in seguito sottoscrizioni iniziali.
- (b)
- La sottoscrizione iniziale assegnata a ogni membro originario è pari alla somma figurante accanto al suo nome nell’allegato A; tale somma è espressa in dollari degli Stati Uniti del peso e titolo legali alla data del 1° gennaio 1960.
- (c)
- Il dieci per cento della sottoscrizione iniziale di ogni membro originario è pagabile come segue, in oro o in divise liberamente convertibili: cinquanta per cento nei trenta giorni successivi alla data in cui l’Associazione cominci le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell’Articolo XI, Sezione 4, o al giorno in cui il membro originario divenga membro, se lo diviene posteriormente; dodici e mezzo per cento un anno dopo l’inizio delle operazioni dell’Associazione; e dodici e mezzo per cento durante gli anni seguenti, a intervalli di dodici mesi, fino a concorrenza del versamento totale del decimo della sottoscrizione iniziale.
- (d)
- Il novanta per cento rimanente della sottoscrizione iniziale di ogni membro originario è pagabile in oro o in divise liberamente convertibili, nel caso dei membri il cui nome figuri nella prima parte dell’Allegato A, e nella moneta del membro sottoscrittore, ove si tratti di membri il cui nome figuri nella seconda parte dell’Allegato A. Tale porzione del novanta per cento delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari è pagabile come segue in cinque versamenti annuali e uguali: il primo versamento, nei trenta giorni successivi alla data in cui l’Associazione cominci le proprie operazioni conformemente alle disposizioni dell’Articolo XI, Sezione 4, o al giorno in cui il membro originario divenga membro, se lo diviene posteriormente; il secondo versamento, un anno dopo l’inizio delle operazioni dell’Associazione, e i versamenti seguenti durante ogni esercizio ulteriore, a intervalli di dodici mesi fino a concorrenza del versamento integrale del novanta per cento della sottoscrizione iniziale.
- (e)
- In sostituzione di qualsiasi parte della moneta di uno Stato membro versata o da versare all’Associazione, conformemente alle disposizioni del precedente capoverso (d), o dell’Articolo IV, Sezione 2, e di cui l’Associazione non necessita per le proprie operazioni, l’Associazione accetta buoni o qualsiasi altra forma di obbligazioni, emessi dal Governo dello Stato membro o dal depositario da esso designato; tali titoli non sono cedibili, non fruttano interessi e sono pagabili a vista al loro valore nominale mediante iscrizione a credito sul conto aperto a favore dell’Associazione presso il depositario designato.
- (f)
- Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, l’Associazione considera come «divise convertibili»:
- (i)
- la moneta di uno Stato membro che l’Associazione, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale ritenga, abbia, ai fini delle sue operazioni, una convertibilità sufficiente rispetto a monete di altri Stati membri; o
- (ii)
- le monete di uno Stato membro che questi accetti, a condizioni considerate soddisfacenti dall’Associazione, di cambiare in divise di altri Stati membri ai fini delle operazioni dell’Associazione.
- (g)
- Con riserva delle eccezioni consentite dall’Associazione, ogni Stato membro il cui nome figuri nell’Allegato A deve mantenere, per quanto concerne la somma da esso versata quali divise liberamente convertibili conformemente al capoverso (d) della presente Sezione, il grado di convertibilità esistente al momento del pagamento.
- (h)
- L’Associazione determina, conformemente alla Sezione 1 (b) del presente Articolo, le condizioni alle quali gli Stati membri che non sono membri originari possono effettuare le proprie sottoscrizioni iniziali, come pure l’ammontare e le modalità di versamento di queste ultime.
Sezione 3: Limitazione della responsabilità
Nessuno Stato membro è considerato responsabile, in virtù della sua qualità di membro, degli obblighi dell’Associazione.