Sezione 1: Affiliazione
- (a)
- I membri originari della Banca sono i membri del Fondo Monetario Internazionale che accettano di affiliarsi alla Banca prima della data specificata nell’articolo XI, sezione 2 (e).
- (b)
- L’accesso alla Banca è aperto agli altri membri del Fondo ai momenti e alle condizioni prescritti dalla Banca.
Sezione 2: Capitale autorizzato
- (a)
- Il capitale sociale autorizzato della Banca si eleva a 10 miliardi di dollari degli Stati Uniti, del peso e titolo vigenti il 1° luglio 1944. Il capitale sociale è diviso in 100 000 parti2 di 100 000 dollari ciascuna, che possono essere sottoscritte soltanto dagli Stati membri.
- (b)
- Il capitale sociale può essere aumentato, quando la Banca lo ritiene opportuno, alla maggioranza dei tre quarti dei voti attribuiti.
Sezione 3: Sottoscrizione delle parti
- (a)
- Ogni Stato membro sottoscrive parti del capitale della Banca. L’allegato A indica il numero minimo delle parti che ognuno degli Stati membri originari è tenuto a sottoscrivere. Il numero minimo delle parti che devono essere sottoscritte da ognuno degli altri Stati membri è fissato dalla Banca, che riserva, in previsione delle sottoscrizioni di tali Stati, una quota sufficiente del proprio capitale sociale.
- (b)
- La Banca emana norme che determinano le condizioni alle quali gli Stati membri possono, in più delle loro sottoscrizioni minime, sottoscrivere ulteriori parti del capitale autorizzato della Banca.
- (c)
- In caso di aumento del capitale autorizzato, sono offerte a ogni Stato membro possibilità ragionevoli di sottoscrivere, alle condizioni fissate dalla Banca, una frazione dell’aumento di capitale proporzionale alla parte delle sottoscrizioni anteriori al capitale sociale totale della Banca; nondimeno, nessuno Stato membro è tenuto a sottoscrivere una qualsiasi frazione di un aumento di capitale.
Sezione 4: Prezzo di emissione delle parti
Le parti comprese nelle sottoscrizioni minime degli Stati membri originari sono emesse alla pari. Le altre parti sono emesse alla pari, salvo che, in circostanze speciali, la Banca decida, alla maggioranza del numero totale dei voti attribuiti, di emetterle ad altre condizioni.
Sezione 5: Divisione del capitale sottoscritto e richiesta di versare tale capitale
La sottoscrizione di ogni Stato membro è suddivisa in due frazioni, nel modo seguente:
- (i)
- il 20 per cento è versato, o ne può essere richiesto il versamento, nella misura in cui la Banca abbia bisogno di tali fondi per le sue operazioni, conformemente alla sezione 7 (i) del presente articolo;
- (ii)
- il versamento dell’80 per cento rimanente può essere richiesto dalla Banca solo quando essa ne abbia bisogno per far fronte agli obblighi assunti ai sensi dell’articolo IV, sezioni 1 (a) (ii) e (iii).
Le richieste di versamento relative alle sottoscrizioni non liberate si riferiscono uniformemente a tutte le parti.
Sezione 6. Limitazione della responsabilità
La responsabilità incorsa per le parti è limitata alla frazione non pagata del prezzo di emissione delle parti.
Sezione 7: Modalità di pagamento delle parti sottoscritte
Il pagamento delle parti sottoscritte è effettuato in oro o in dollari degli Stati Uniti e in monete degli Stati membri, secondo le modalità seguenti:
- (i)
- per quanto concerne la sezione 5 (i) del presente articolo, il 2 per cento del prezzo di ogni parte è pagabile in oro o in dollari degli Stati Uniti e, in caso di richiesta di versamento ulteriore, il 18 per cento rimanente è versato nella moneta dallo Stato membro;
- (ii)
- nel caso di richiesta di versamento ai sensi della sezione 5 (ii) del presente articolo, il pagamento può essere effettuato, a scelta dello Stato membro, in oro, in dollari degli Stati Uniti o nella moneta necessaria per soddisfare gli impegni della Banca che abbiano dato luogo alla richiesta di versamento;
- (iii)
- quando uno Stato membro effettui versamenti in una qualsiasi moneta, conformemente ai capoversi (i) e (ii) precedenti, tali versamenti devono corrispondere al valore dei propri obblighi, quali risultanti dalla richiesta di versamento. Tali obblighi sono proporzionali alla sua sottoscrizione al capitale sociale della Banca, autorizzato e definito nella sezione 2 del presente articolo.
Sezione 8: Termini per la liberazione delle sottoscrizioni
- (a)
- Il 2 per cento da pagare su ogni parte, in oro o in dollari degli Stati Uniti, ai sensi della sezione 7 (i) del presente articolo, è versato entro sessanta giorni dalla data in cui la Banca inizia le proprie operazioni, con la riserva che:
- (i)
- a ogni Stato membro originario il cui territorio metropolitano abbia subito danni per effetto della presente guerra o dell’occupazione nemica è accordato il diritto di soprassedere al pagamento del ½ per cento durante cinque anni, a partire da tale data;
- (ii)
- ogni membro originario che non sia in grado di effettuare tale pagamento per non aver recuperato le proprie riserve d’oro sequestrate o bloccate a causa della guerra, può soprassedere a qualsiasi pagamento fino ad una data fissata dalla Banca.
- (b)
- Il rimanente del prezzo di ogni parte, pagabile ai sensi della sezione 7 (i) del presente articolo, è versato nella forma e alla data fissate dalla Banca, con la riserva che:
- (i)
- la Banca, nell’anno successivo all’inizio delle sue operazioni, richiede il versamento di almeno 1’8 per cento del prezzo della parte, oltre il versamento del 2 per cento menzionato in precedenza sotto (a);
- (ii)
- non è mai richiesto, in un periodo di tre mesi, più del 5 per cento del prezzo della parte.
Sezione 9: Mantenimento del valore di certi averi in monete della Banca
- (a)
- Se (i) la parità della moneta di uno Stato membro sia scesa o se (ii) il corso di cambio della moneta di uno Stato membro si sia, secondo l’avviso della Banca, deprezzato in misura importante all’interno dei territori di tale Stato, quest’ultimo deve versare alla Banca, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria moneta, sufficiente per mantenere, al valore dell’epoca della sottoscrizione iniziale, gli averi della Banca nella moneta di detto Stato membro provenienti da versamenti da esso effettuati alla Banca, all’inizio, ai sensi dell’articolo II sezione 7 (i), o da versamenti ai sensi dell’articolo IV, sezione 2 (b), o da qualsiasi versamento supplementare di monete effettuato conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, nella misura in cui queste monete non siano state riacquistate dallo Stato membro mediante pagamento in oro o in monete di un altro Stato membro per le quali la Banca abbia dato il proprio gradimento.
- (b)
- In caso di aumento della parità della moneta di uno Stato membro, la Banca deve restituire a quest’ultimo, entro un termine ragionevole, una somma nella sua moneta, corrispondente all’accrescimento di valore degli averi definiti in precedenza sotto (a).
- (c)
- La Banca può derogare alle disposizioni dei paragrafi precedenti ove il Fondo Monetario Internazionale proceda a una modifica uniformemente proporzionale della parità delle monete di tutti i suoi membri.
Sezione 10: Limitazione del diritto di disporre delle parti
Le parti non possono essere costituite in pegno né gravate da oneri di alcun genere e possono essere cedute soltanto alla Banca.