Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi specificatamente assunti nei confronti di investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.
Jede Vertragspartei hält alle Verpflichtungen ein, welche sie eigens in Bezug auf Investitionen auf ihrem Hoheitsgebiet von Investoren der anderen Vertragspartei eingegangen ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.