0.975.272.9 Accordo dell' 11 giugno 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

0.975.272.9 Abkommen vom 11. Juni 2009 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Tadschikistan über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

Art. 10 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se, in virtù di questa garanzia, è stato fatto un pagamento dalla prima Parte contraente.

Art. 10 Subrogationsprinzip

Hat eine Vertragspartei in Bezug auf eine Investition eines ihrer Investoren auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine finanzielle Garantie gegen nicht-kommerzielle Risiken gewährt und gestützt darauf Zahlungen geleistet, so anerkennt die andere Vertragspartei den Übergang der Rechte des Investors auf die erste Vertragspartei aufgrund des Subrogationsprinzips.

 

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