(1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, il trasferimento degli importi relativi a un investimento, in particolare:
(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.
(1) Jede Vertragspartei gewährt Investoren der anderen Vertragspartei den unverzüglichen Transfer in einer frei konvertierbaren Währung von Zahlungen im Zusammenhang mit einer Investition, insbesondere von:
(2) Sofern nicht anders mit dem Investor vereinbart, erfolgen Transfers zum Wechselkurs, der am Tag des Transfers gemäss den geltenden Wechselkursbestimmungen derjenigen Vertragspartei anwendbar ist, auf deren Hoheitsgebiet die Investition getätigt wurde.
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