(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte Contraente da investitori dell’altra Parte qualora detti investimenti siano stati effettuati dopo il 26 maggio 1976 in conformità delle leggi e regolamenti della prima Parte Contraente.
(2) Il presente Accordo non pregiudica i diritti né gli obblighi delle Parti Contraenti per quanto concerne gli investimenti che non rientrano nel suo campo di applicazione.
(1) Dieses Abkommen ist anwendbar auf Investitionen im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, welche nach dem 26. Mai 1976 von Investoren der anderen Vertragspartei in Übereinstimmung mit den Gesetzen und übrigen Rechtsvorschriften der ersten Vertragspartei getätigt wurden.
(2) Dieses Abkommen berührt nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien hinsichtlich Investitionen, die nicht in den Anwendungsbereich des Abkommens fallen.
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