Le disposizioni del presente Protocollo si applicano parimente alle persone inviate dalla Svizzera, come anche alle loro famiglie, che già esercitano la loro attività a Madagascar sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Stati, a tenore dell’articolo 1 lettere a e b qui sopra.
Die Bestimmungen dieses Protokolls sind auch auf die von der Schweiz entsandten Personen, die bereits ihre Tätigkeit in Madagaskar im Rahmen der technischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten gemäss Artikel 1 Buchstaben a und b ausüben, sowie auf ihre Familien anzuwenden.
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