La cooperazione tecnica può essere operata segnatamente nelle forme seguenti:
Il Consiglio federale svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica, sul posto, in Svizzera o in Paesi terzi, a candidati designati di comune intesa dai due Governi.
Il Governo Malgascio utilizzerà appieno i servizi dei borsisti, secondo le conoscenze da essi acquisite.
Il Governo Malgascio avrà la priorità quanto all’utilizzazione dei servizi degli interessati.
Die technische Zusammenarbeit kann namentlich die folgenden Formen annehmen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.