Se dalle prescrizioni legali di uno Stato contraente o da impegni di diritto internazionale, che esistono o che saranno costituiti in futuro accanto al presente Accordo fra gli Stati contraenti, derivano disciplinamenti generali o speciali mediante i quali agli investimenti degli investitori dell’altro Stato contraente è concesso un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, detti disciplinamenti sono preminenti rispetto al presente Accordo sempre che siano più favorevoli all’investitore.
Ergeben sich aus den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates oder aus völkerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem Abkommen zwischen den Vertragsstaaten bestehen oder in Zukunft begründet werden, allgemeine oder besondere Regelungen, durch die den Investitionen der Investoren des anderen Vertragsstaates eine günstigere Behandlung als nach diesem Abkommen zu gewähren ist, so gehen diese Regelungen diesem Abkommen insoweit vor, als sie für den Investor günstiger sind.
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