Fatti salvi gli obblighi delle Parti ai sensi dell’articolo 5, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale prese da enti pubblici nel quadro delle politiche monetarie, creditizie e valutarie.
Unter Vorbehalt der Verpflichtungen der Parteien gemäss Artikel 5 hindert nichts in diesem Abkommen staatliche Stellen am Ergreifen von nicht diskriminierenden, allgemein anwendbaren Massnahmen zur Verfolgung der Geld-, Kredit- oder Wechselkurspolitiken.
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